Al momento stai visualizzando Cedimento lucernario condominio

Cedimento lucernario condominio

Cosa succede se cede il lucernario del condominio per mancanza di manutenzione? Di chi è la responsabilità? Come funziona la ripartizione delle ripartizione spese del lucernario dei condomini, specialmente in caso di riparazione?

I lucernari sono condominiali?

In base all’art. 2051 c.c. il lucernario ha natura condominiale nel caso in cui svolga la funzione esclusiva di illuminare e aerare l’intercapedine condominiale e se costituisce l’unico accesso alla stessa per interventi di manutenzione all’impianto fognario comune.

Notiamo, quindi, che se il lucernario ha queste caratteristiche, la responsabilità del cedimento del lucernario del condominio è causata dalla mancata manutenzione da parte del condominio stesso.

Lucernario sul tetto condominiale

Il lucernario è una struttura di copertura con superfici fisse o apribili che hanno lo scopo di illuminare o arieggiare gli ambienti sottostanti, per questo sono solitamente installati sulle rampe di scale o nelle soffitte.

Possiamo capire quindi se si tratta di un lucernario condominiale se agiscono su una parte comune oppure sono al servizio di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva di uno o più condomini.

Anche se il lucernario è sul tetto del palazzo, quindi sembrerebbe di uso comune, potrebbe essere lì a illuminare una soffitta o una mansarda privata.

Riparazione lucernari: a chi spetta?

Vediamo ora di chi è la responsabilità della manutenzione dei lucernari condominiali e come funziona la ripartizione delle spese.
Se abbiamo appurato che il lucernario agisce su un’area comune, la ripartizione delle spese del lucernario nei condomini avverrà tramite le tabelle millesimali di proprietà (salvo diverse indicazioni in regolamento), dal momento che si tratta di un intervento conservativo, per evitare appunto un cedimento.

Vedi anche:  Installazione di un ascensore esterno in condominio: SCIA o CILA?

In caso contrario, quindi se il lucernario agisce su un’area privata, sarà responsabilità del proprietario dell’immobile in questione.