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Ristrutturazione facciate condominiali

La ristrutturazione delle facciate condominiali può risultare necessaria nel caso in cui l’aspetto esterno del fabbricato non sia più gradevole come un tempo. A tal proposito, è importante sottolineare che in gergo il termine “facciata” indica solitamente la parte esterna principale di uno stabile, mentre in ambito giuridico si intendono tutte le pareti, sia interne che esterneDetto ciò, nel caso in cui la ristrutturazione riguardi un condominio, vigono determinate regole che devono essere rispettate.

La proprietà della facciata condominiale

La facciata di un condominio rappresenta il principale lato di un edificio e rientra nella classificazione dei muri maestri. Chiunque si domandi a chi appartiene la facciata, la risposta è data dall’art 1117 c.c., rivisitato dalla Cassazione nel 2004 che considera la facciata tra i beni che risultano in condominio. In passato però non si aveva proprio questa concezione ma la legge è stata aggiornata facendo riferimento all’interpretazione che ne dava la giurisprudenza.

In poche parole si può tranquillamente affermare che i proprietari della facciata sono coloro che abitano l’edificio e, nel caso in cui si voglia iniziare un processo di ristrutturazione, esso deve corrispondere a un volere di tutti i comproprietari, per cui è chiaro che si tratti di una decisione presa all’unisono.

I balconi condominiali

Tra gli elementi che fanno parte della facciata ci sono senz’altro i balconi. Essi se fanno parte dell’edificio come elemento decorativo, risultano essere parti in comune. A tal proposito la normativa non si è interessata di esplicare meglio questo concetto ma la risposta proviene dalle numerose sentenze che considerano in genere i balconi condominiali solo ed esclusivamente nel caso in cui rappresentano un decoro fondamentale per l’edificio.

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Ripartizione delle spese: tinteggiatura esterna del condominio

Dopo aver affermato ciò, si giunge alla conclusione che nel caso della ristrutturazione condominiale, tutti coloro che abitano l’edificio ne rispondono economicamente. Ciò vuol dire che tutte le spese per la tinteggiatura esterna del condominio e quella dei balconi devono essere ripartite per il numero dei soggetti condomini. Ciò è quanto afferma la Cassazione ma, se sussiste una proprietà esclusiva anche su tale elemento decorativo, allora la spesa spetterà al solo proprietario.

È chiaro che nel rifacimento dei balconi condominiali rientra anche la verniciatura. Questo è un elemento da non sottovalutare in quanto si tratta di un aspetto necessario affinché il nuovo profilo dell’edificio abbia un’estetica armoniosa nella sua totalità. Oltre all’intervento di verniciatura dei balconi condominiali, ovviamente, rientra in questo discorso anche la verniciatura delle ringhiere dei balconi del condominio.

Quando si effettuano ristrutturazioni e verniciature a volte ci si imbatte in insetti infestanti. L’amministratore di condominio in questi casi dovrà provvedere all’organizzazione di interventi di disinfestazione chiamando delle ditte specializzate.

Secondo la normativa sui balconi condominiali, una volta avvenuta la ristrutturazione della facciata tutti i condomini ne possono far uso in modo paritario secondo quanto viene stabilito dall’art 1102 c.c, senza ovviamente modificare l’eventuale uso o decoro. Anche la manutenzione della facciata e dei balconi rientra nella spesa complessiva di tutti i condomini, che dovrà essere ripartita in base ai millesimi di proprietà.