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Riscaldamento centralizzato in condominio

Nella stragrande maggioranza dei casi è presente un impianto di riscaldamento centralizzato in condominio per mantenere un livello di temperatura costante all’interno delle varie abitazioni. Tuttavia non sempre sono chiari i criteri di ripartizione delle spese riscaldamento centralizzato, visto che il sistema di suddivisione basato sui millesimi è oggi superato.

Di seguito vediamo cosa prescrive la normativa sulla ripartizione dei costi del riscaldamento centralizzato, soprattutto alla luce delle recenti modifiche dovute al recepimento della direttiva europea in materia di efficienza energetica.

Riscaldamento condominio: la normativa

Un riscaldamento centralizzato condominiale, essendo una parte comune dell’edificio, è posto al servizio di tutti i condomini. Questo significa che sull’impianto centralizzato i condomini vantano stessi diritti e obblighi. Ognuno potrà usare l’impianto per soddisfare le proprie esigenze e, al contempo, non sono ammesse modifiche alla destinazione dell’impianto medesimo.

Suddivisione delle spese per il riscaldamento condominiale: nuove regole

Oggi la ripartizione delle spese per il riscaldamento, in presenza di caldaia centralizzata per condominio, segue un criterio di contabilizzazione nuovo non più riconducibile ai tradizionali millesimi, così come previsto dall’art. 1123 del codice civile.

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2014, che ha recepito la direttiva 2012/27/UE, la spesa da ripartire include la contabilizzazione e la termoregolazione dei consumi, con la finalità di abbattere gli sprechi energetici.

Il legislatore, in particolare, ha previsto che ciascuna unità immobiliare, a spese del proprietario, venga dotata di contatore oppure, quando non materialmente possibile, di ripartitori su ogni corpo riscaldante dell’appartamento. Questo permetterà di eseguire la misurazione dell’effettivo consumo di calore.

La determinazione della spesa da ripartire

I consumi derivanti dall’uso dell’impianto centralizzato sono volontari, quindi determinati dall’utente attraverso la valvola termostatica e suddivisi secondo la lettura del dispositivo, ma anche involontari, ovvero indipendenti dall’azione del condomino e generati dalla dispersione del calore dalla rete di distribuzione.

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Ne consegue che la spesa complessiva da ripartire include entrambi i tipi di costi. In sede di suddivisione, pertanto, si procede determinando le quote variabili generati dai consumi volontari e quote fisse che riguardano quelli involontari.

Come muoversi in caso di Riscaldamento centralizzato in condominio

Alla luce del nuovo assetto normativo anche i condomini distaccati – che quindi rinunciano all’uso – partecipano alle spese che riguardano la gestione dell’impianto centralizzato e concorrono agli eventuali costi che provocano la dispersione del calore.

Si precisa che il nuovo criterio di ripartizione delle spese dell’impianto centralizzato ha un carattere inderogabile, per cui non è possibile prevedere diversamente e operare altri sistemi di suddivisione tramite regolamento condominiale o delibera assembleare.